Art. 20
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per :
In vigore dal 16 ott 1990
a)flûte d'Alsace : una bottiglia di vetro a corpo diritto, cilindrico, sormontato da un collo a profilo allungato e caratterizzato, approssimativamente, dai seguenti rapporti :
>NUM>altezza totale
>DEN>diametro di base = 5 : 1
Altezza della parte cilindrica =
>NUM>altezza totale
>DEN>3
b)Bocksbeutel o Cantil : una bottiglia di vetro a collo corto, di forma convessa ma appiattita, la cui base e la sezione trasversale al livello della convessità massima del corpo della bottiglia sono ellissoidali.
Il rapporto >NUM>(asse maggiore) >DEN>(asse minore) della sezione trasversale ellissoidale è pari, approssimativamente, a 2 : 1.
Il rapporto >NUM>(altezza del corpo convesso) >DEN>(collo cilindrico) della bottiglia è pari, approssimativamente, a 2,5 : 1.
2. In applicazione dell'all'articolo 37, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2392/89 :
a)l'utilizzazione delle bottiglie del tipo flûte d'Alsace è riservata per quanto concerne i vini prodotti con uve raccolte sul territorio francese, ai v.q.p.r.d. elencati nell'allegato V ;
b)l'utilizzazione delle bottiglie del tipo Bocksbeutel o Cantil e delle bottiglie di tipo analogo che possono creare confusione con dette bottiglie è riservata :
i)per quanto riguarda i vini originari della Comunità unicamente ai vini elencati nell'allegato V.
L'allegato, su richiesta della Stato membro interessato, può essere completato fino al 31 agosto 1991 al più tardi, nella misura in cui sia dimostrato che tale presentazione deriva da un uso lealmente e tradizionalmente praticato in regioni o aree di produzione determinate della Comunità ;
ii)per quanto concerne i vini originari di un paese terzo, unicamente ai vini :
-che siano stati elaborati conformemente a disposizioni riconosciute dalla Commissione, equivalenti a quelle applicabili ad un v.q.p.r.d. in particolare per quanto riguarda l' del regolamento (CEE) n. 823/87 e per i quali sia stato comprovato che la presentazione in bottiglie di questo tipo costituiva, al 1° settembre 1976, un uso legalmente e tradizionalmente praticato nel paesi di origine, e che siano elencati nell'allegato V.
Tuttavia, fino al 31 agosto 1991, gli Stati membri ammettono la messa in vendita di tutti in vini importati, presentati in bottiglie del tipo Bocksbeutel o Cantil o in bottiglie di tipo analogo, quando si tratta di importazioni tradizionali nella Comunità.
Fino al 31 dicembre 1990, l'utilizzazione riservata di cui al primo comma, lettera b), punto i), non concerne i vini di origine portoghese importati negli altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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