Art. 19
In vigore dal 16 ott 1990
1. I codici di cui all', paragrafo 4, all', paragrafo 4 e all', paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2392/89, sono fissati dallo Stato membro nel cui territorio hanno sede l'imbottigliatore, lo speditore o l'importatore.
2. Nell'ambito di uno dei codici di cui al paragrafo 1, lo Stato membro è indicato mediante la sigla postale da anteporre agli altri elementi del codice.
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