Art. 16
In vigore dal 16 ott 1990
1. Il numero di controllo della qualità è indicato sull'etichetta di un v.q.p.r.d. o di un vino importato in modo da evitare qualsiasi rischio di confusione con altri numeri.
2. Il numero del recipiente è indicato sull'etichetta di un v.q.p.r.d. unitamente ad un termine indicante che trattasi di un numero di recipiente.
Storico versioni
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