Art. 14 · 1. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2392/89 :

Art. 14

1. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2392/89 :

In vigore dal 16 ott 1990
a)la designazione dei vini da tavola bianchi tedeschi recanti l'indicazione geografica Rhein può essere completata dalla locuzione Hock a condizione che detti vini provengano da varietà Riesling o Silvaner o da discendenti di dette varietà ; b)la designazione di un vino da tavola francese può essere completata : i)dalle locuzioni seguenti : -vin nouveau, -fruité ; ii)per i vini rossi, da una delle locuzioni seguenti : -vin tuilé, -pelure d'oignon, -vin de café ; iii)per i vini rosati, da una delle locuzioni seguenti : -vin gris, -gris de gris ; iv)per i vini bianchi, da una delle locuzioni seguenti : -ambré, -doré -blanc de blancs ; c)la designazione di un vino da tavola italiano può essere completata : i)dalle locuzioni seguenti : -vino novello, -vino fiore, -vino giovane, -vivace ; ii)per i vini rossi, da una delle locuzioni seguenti : -rubino, -cerasuolo, -granato ; iii)per i vini rosati, da una delle locuzioni seguenti : -chiaretto, -rosa ; iv)per i vini bianchi, da una delle locuzioni seguenti : -giallo, -dorato, -verdolino, -platino, -ambrato, -paglierino, -bianco da uve bianche ; d)la designazione di un vino da tavola greco può essere completata : i)per i vini rossi, da una delle locuzioni seguenti : -ñïõìðéíß, rubis, -êåñáìü÷ñïõò, tuilé ; ii)per i vini rosati, da una delle locuzioni seguenti : -êïêêéíÝëé, rosé ; iii)per i vini bianchi, da una delle locuzioni seguenti : -ëåõêüò Üðï ëåõêÝò óôáöõëÝò, blanc de blancs -÷ñõóéêßôñéíïò, doré, -á÷õñü÷ñïõò, pâle, -êå÷ñéìðáñÝíéïò, ambré iv)per tuti i vini da tavola, dai termini seguenti : -íÝï êñáóß, vin jeune, -êáéíïýñãéï êñïóß, vin nouveau ; e)la designazione di un vino da tavola spagnolo può essere completata : i)dai termini seguenti : -Vino afrutado, -Vino joven, -Vino nuevo ; ii)per i vini rossi, da uno dei termini seguenti : -Aloque, -Cárdeno, -Clarete, -Granate, -Guinda, -Morado, -Ojo de gallo, -Piel de cebolla, -Teja, -Tinto ; iii)per i vini rosati, da uno dei termini seguenti : -Carmín, -Cereza, -Naranja, -Rosicler ; iv)per i vini bianchi, da uno dei termini seguenti : -Amarillo, -Ámbar, -Blanco de uva blanca, -Blanco de uva tinta, -Dorado, -Gris, -Leonado, -Oro, -Oro oscuro, -Pajizo, -Pálido, -Topacio, -Tostado, -Verdoso ; f)la designazione di un vino da tavola lussemburghese può essere completata dalle diciture seguenti : -blanc de blancs, -vin nouveau ; g)la designazione di un vino da tavola portoghese può essere completata : i)dai termini seguenti : -Vinho novo, -Vinho frutado ; ii)per i vini rossi, da uno dei termini seguenti : -Palhete o Palheto, -Clarete ; iii)per i vini bianchi, da uno dei termini seguenti : -Branco de uvas brancas, -Branco de uvas tintas. 2. In applicazione dell', paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2392/89 possono essere utilizzati per la designazione di un vino da tavola originario : a)della Germania, soltanto le locuzioni : -Rotling, -Der Neue ; b)della Francia, soltanto le locuzioni : -vin primeur, -sur lie, -vendange tardive. Il termine vendange tardive può essere utilizzato solo in lingua francese ; c)dell'Italia, soltanto le locuzioni : -vino passito, -vino santo, -lacrima Christi, -lacrima, -rossissimo, -kretzer ; d)della Spagna, soltanto i termini : -Corazón, -Chacoli, -Doble pasta, -Lágrima, -Primicia, -Vendimia seleccionada, -Vendimia temprana, -Vino de consagrar, -Vino enverado, -Vino de misa, -Vino de yema ; e)del Portogallo, soltanto i termini : -Vinho leve, -Vinho de missa, -Colheita seleccionada, -Vinho com agulha. 3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 6, le sole precisazioni che possono essere utilizzate per la designazione di un v.q.p.r.d. norma dell', paragrafo 2, lettera k) del regolamento (CEE) n. 2392/89 sono : a)per i vini tedeschi : -Rotling, -Ehrentrudis, -Affentaler, -Badisch Rotgold -Moseltaler, -Riesling-Hochgewächs, -Der Neue, -Hock. La locuzione Hock può essere utilizzata soltanto per la designazione di un vino bianco recante il nome di una delle regioni determinate Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheingau, Rheinhessen o Rheinpfalz e proveniente dalle varietà Riesling o Silvaner o dalle loro discendenti ; b)per i vini francesi : -vin jaune, -vin de paille, -pelure d'oignon, -vin primeur, -vin tuilé, -vins gris, -blanc de blancs, -vin nouveau, -sur lie, -fruité, -clairet, clairette, -roussette, -vendange tardive, -claret, -vin de café, -sélection de grains nobles. La locuzione vendange tardive può essere utilizzata solo in lingua francese. La locuzione claret è riservata ai v.q.p.r.d. rossi aventi diritto alla denominazione Bordeaux. La locuzione sélection de grains nobles è riservata ai v.q.p.r.d. aventi diritto ad delle seguenti dominazioni : Alsace, Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance, Graves supérieures, Jurançon. Tale locuzione può essere impiegata soltanto in lingua francese ; c)per i vini italiani : -passito, -lacrima, -lacrima Christi, -sforzato, sfurzat, -cannellino, -vino santo, -kretzer, -rubino, -granato, -cerasuolo -chiaretto, -aranciato, -giallo, -paglierino, -dorato, -verdolino, -ambrato, -vivace, -vino novello, -vin nouveau, -dunkel, -vendemmia tardiva. I termini Kretzer e Dunkel possono essere utilizzati solo per alcuni v.q.p.r.d. originari delle provincie di Bolzano e Trento. Il termine vin nouveau può essere utilizzato soltanto per v.q.p.r.d. originari della Valle d'Aosta. Il termini vendemmia tardiva possono essere utilizzati solo in lingua italiana. d)per i vini spagnoli : -Vino afrutado,Amarillo, -Vino joven,Ambar, -Vino nuevo, -Aloque,Blanco de uva blanca, -Cárdeno,Blanco de uva tinta, -Clarete,Dorado, -Granate,Gris, -Guinda,Leonado, -Morada,Oro, -Ojo de gallo,Oro oscuro, -Piel de cebolla,Pajizo, Pálido, -Teja,Topacio, -Tinto,Tostado, Verdoso, -Carmín, -Cereza,Corazón, -Naranja,Chacoli, Doble pasta, -Rosicler, -Lágrima,Vino de consagrar, -Primicia,Vino enverado, -Vendimia seleccionada, -Vendemia temprana,Vino de yema ; e)per i vini portoghesi : -Vinho novo, -Clarete, -Palhete o Palheto, -Vinho com agulha, -Branco de uvas brancas, -Branco de uvas tintas, -Colheita seleccionada, -Leve ; f)per i vini lussemburghesi : -blanc de blancs, -vin nouveau ; g)per i vini greci : -ëåõêüò áðü ëåõêÜò óôáöõëáò, blanc de blancs. 4. I termini blanc de blancs di cui al paragrafo 1, lettere b) e f), e al paragrafo 3, lettere b) e f), i termini ëåõêüò áðü ëåõêÜò óôáöõëÜò, blanc de blancs di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3, lettera g), i termini bianco da uve bianche di cui al paragrafo 1, lettera c), e i termini blanco de uva blanca di cui al paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 3, lettera d), possono essere usati solo per la designazione di vini prodotti esclusivamente a partire da uve di varietà di vini classificate come varietà di uve bianche. 5. Nell'etichetta, l'indicazione delle locuzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è fatta in caratteri di dimensione non superiore a quella dei caratteri utilizzati per indicare l'area di produzione o la regione determinata. II disposto del primo comma non si applica per l'indicazione dei termini Hock, Claret e Moseltaler. 6. Le precisazioni di cui all', paragrafo 2, lettera k) del regolamento (CEE) n. 2392/89 relative al modo di elaborazione, al tipo di prodotto o a un colore particolare possono essere utilizzate soltanto se sono indicate per un vino iscritto nell'elenco di cui all'allegato II. 7. In applicazione dell', paragrafo 2, lettera h), dell', paragrafo 2, lettera k), dell', paragrafo 2, lettera i) e dell', paragrafo 2, lettera k) del regolamento (CEE) n. 2392/89 possono essere indicati secondo i casi, i termini seguenti : a)sec, trocken, secco, o asciutto, dry, tør, îçñüò, seco, soltanto a condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo : -di 4 g/l al massimo, oppure -di 9 g/l al massimo quando il tenore di acidità totale, espresso in g/l di acido tartarico, non è inferiore di più di 2 g/l al tenore di zucchero residuo ; b)demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, çìîçñïò, semiseco, o meio seco, soltanto a condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quello di cui alla lettera a) ma non superiore, al massimo, a : -12 g/l, oppure -18 g/l quando il tenore di acidità totale è fissato in applicazione del secondo comma, primo trattino ; c)moelleux, lieblich, amabile, medium, medium sweet, halvsød, çìßãëõêïò, semidulce o meio doce, soltanto a condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quelli di cui alla lettera b) ma non superiore al massimo a 45 g/l ; d)doux, süß, dolce, sweet, sød, ãîíçó, dulce o, doce, soltanto a condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo non inferiore a 45 g/l. Gli Stati membri, per quanto riguarda l'utilizzazione : -dei termini di cui al primo comma, lettere b) e c), possono prescivere come criterio analitico complementare il tenore minimo di acidità totale, -dei termini di cui al primo comma, lettera d), nel caso di alcuni v.q.p.r.d. ottenuti nel loro territorio, possono prescrivere un tenore minimo di zucchero residuo non inferiore a 35 g/l, a condizione che una tale esigenza risulti dalle disposizioni nazionali che ne disciplinano la produzione. La Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, le misure adottate dagli Stati membri in applicazione del secondo comma. Fatti salvi l', paragrafo 3, e l', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2392/89, le disposizioni di cui al primo e secondo comma non escludono la possibilità per gli Stati membri di ammettere, per i vini commercializzati nel loro territorio, che il tenore di zucchero residuo che descrive il tipo di vino venga indicato mediante una cifra o un altro simbolo nell'ambito di una scala graduata.
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