Art. 13 · 1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2392/89 è ammesso che i vini importati :

Art. 13

1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2392/89 è ammesso che i vini importati :

In vigore dal 16 ott 1990
a)-dalla Repubblica Sudafricana, -dall'Australia, -da Israele, -dall'Ungheria, designati con il termine di minöségi bor e non designati con un'altra indicazione relativa ad una qualità superiore, di cui al punto 7 dell'allegato I, rechino una delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato II, anche se il vino è ottenuto soltanto per 85 % da uve raccolte nella zona di produzione di cui porta il nome ; b)dagli Stati Uniti d'America siano designati con : -il nome di due o di tre counties situate nello stesso Stato o -il nome di due o di tre Stati direttamente confinanti, sempreché tale vino provenga interamente dalle counties o dagli Stati in parola ; c)dagli Stati Uniti d'America, a decorrere dal 1° gennaio 1983, siano designati con il nome dello Stato, completato, se del caso, dal nome della county o della regione viticola in appresso indicate, anche se il vino in questione è ottenuto soltanto : -per il 75 % da uve raccolte nello Stato che figura al capitolo 10 dell'elenco dell'allegato II o in una sola county di cui porta il nome, purché tale vino provenga interamente da uve raccolte nel territorio degli Stati Uniti d'America, oppure -per l'85 % da uve raccolte nella regione viticola (viticultural area) definita dalle disposizioni statunitensi, purché tale vino provenga interamente da uve raccolte nello Stato o negli Stati nel cui territorio è situata la regione viticola in causa. 2. In deroga all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2392/89 è ammesso che i vini importati : a)dall'Austria, dalla Bulgaria, dagli Stati Uniti d'America, dalla Nuova Zelanda e dall'Australia siano designati con i nomi di due varietà di vite, purché tali vini provengano interamente dalle varietà indicate. In tal caso, la percentuale di ciascuna delle varietà utilizzate per l'elaborazione del vino può essere precisata, sempreché le disposizioni nazionali del paese in parola prevedano, per il mercato interno del paese terzo di cui il vino è orginario, tale precisazione. b)-dalla Repubblica sudafricana, -dall'Australia, -dall'Austria, -da Israele, -dalla Nuova Zelanda, -dalla Iugoslavia, -dall'Ungheria, designati con il termine di minöségi bor e non designati con un'altra indicazione relativa ad una qualità superiore, di cui al punto 7 dell'allegato I, rechino il nome di una delle varietà di vite elencate nell'allegato IV, anche se il vino è ottenuto soltanto per l'85 % da uve provenienti dalla varietà di cui porta il nome, purché questa sia determinante ai fini del carattere del vino stesso. c)dagli Stati Uniti d'America, a decorrere dal 1° gennaio 1983, rechino il nome di una delle varietà elencate nell'allegato IV, anche se il vino è ottenuto soltanto per il 75 % da uve provenienti dalla varietà di cui porta il nome, purché questa sia determinante ai fini del carattere del vino in causa. 3. In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2392/89 è ammesso che i vini importati : a)-dalla Repubblica sudafricana, -dall'Australia, -dall'Austria, -da Israele, -dall'Ungheria, designati con il termine di minöségi bor e non designati con un'altra indicazione relativa ad una qualità superiore, di cui al punto 7 dell'allegato I, rechino l'indicazione dell'annata di raccolta, anche se il vino in causa è ottenuto soltanto per l'85 % da uve raccolte nell'annata indicata. b)dagli Stati Uniti d'America, rechino l'indicazione dell'annata di raccolta, anche se il vino in causa è ottenuto soltanto per il 95 % da uve raccolte nell'annata indicata.
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