Art. 11

Art. 11

In vigore dal 16 ott 1990
1. Ogni stato membro produttore comunica alla Commissione, per quanto riguarda i vini da tavola designati come Landwein, vin de pays, vino tipíco, vino de la tierra, ïíïìáóßá êáôÜ ðáñÜäïóç, ïßíïò ôïðéêüò, o vinho de mesa regional in conformità dell', paragrafo 3, lettera i) del regolamento (CEE) n. 2392/89 : -al più presto dopo la sua compilazione l'elenco dei nomi delle unità geografiche più piccole dello Stato membro ai sensi dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2392/89, che possono essere utilizzati, nonché le regole che disciplinano l'uso delle diciture e dei nomi di cui sopra, -le modifiche successive apportate all'elenco e alle disposizioni di cui al primo trattino. La Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, i nomi delle unità geografiche ad essa comunicati in virtù del primo comma. 2. L'elenco delle indicazione geografiche dei vini importati menzionato all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2392/89 figura nell'allegato II. I nomi iscritti in tale elenco sono indicati in modo da distinguerli chiaramente da altre indicazioni figuranti sull'etichetta del vino importato in causa, in particolare rispetto alle indicazioni geografiche di cui all', paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2392/89.
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