Art. 10
In vigore dal 16 ott 1990
1. Le raccomandazioni rivolte al consumatore per l'utilizzazione del vino ai sensi dell', paragrafo 2, lettera g), dell', paragrafo 2, lettera h), dell', paragrafo 2, lettera e), e dell', paragrafo 2, lettera i) del regolamento (CEE) n. 2392/89 sono in particolare quelle riguardanti :
-i piatti con i quali il vino può essere servito ;
-il modo di servire il vino al consumatore ;
-i trattamenti del vino che presenti un certo deposito ;
-l'ammissione del vino per fini religiosi ;
-la conservazione del vino.
2. Le raccomandazioni relative all'ammissione di un vino per fini religiosi possono essere indicate soltanto a condizione che il vino, importato o no :
-possa essere offerto o immesso al consumo umano diretto in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 822/87 e
-sia stato ottenuto in conformità delle norme particolari previste dalle autorità religiose interessate e che queste ultime abbiano manifestato per iscritto il loro accordo in merito a tale indicazione.
Tali raccomandazioni possono essere indicate soltanto nel commercio con le autorità religiose interessate, salvo per quanto riguarda i termini vino Kascher e vino Kascher per la Pasqua e le relative traduzioni, per i quali detta restrizione non è applicabile se le condizioni di cui al primo comma sono rispettate.
Storico versioni
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