Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 ott 1990
1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 sono fissate nell'allegato I del presente regolamento. 2. I dati relativi al codice NC 2002 10 di cui all'allegato II del presente regolamento sono inseriti nel settore 12 « Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli » dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87. 3. La mancata fissazione di un tasso di restituzione per i pomodori pelati di cui all'allegato I, destinati all'esportazione negli Stati Uniti d'America, viene presa in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3665/87. 4. Quando non è fissata alcuna restituzione per un prodotto compreso nell'allegato I, tale prodotto può beneficiare, qualora sia applicabile, della restituzione all'esportazione applicabile agli zuccheri addizonati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 426/86.
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