Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1990. Per il Consiglio Il Presidente V. SACCOMANDI (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.
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