Art. 6

Art. 6

In vigore dal 15 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 16. (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (3) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43. (4) GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 53. (5) GU n. L 16 del 20. 1. 1990, pag. 29. (1) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
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