Art. 4
In vigore dal 15 ott 1990
1. La Commissione decide in che misura può essere dato seguito alle domande.
Se il quantitativo complessivo per cui sono richiesti i titoli supera il quantitativo disponibile, l'attribuzione avviene per estrazione a sorte per lotti di 5 t.
2. I titoli di importazione vengono rilasciati il 31 ottobre 1990 fatta sal la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione.
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