Art. 2
In vigore dal 15 ott 1990
1. Gli operatori presentano alle competenti autorità una domanda di titolo corredata della prova di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4024/89 entro il 19 ottobre 1990. Le domande di titolo di importazione vertono sul quantitativo complessivo di 5 tonnellate di carni congelate, in peso del prodotto.
2. Le domande sono ricevibili soltanto a condizione che il richiedente dichiari per iscritto che non ha presentato e che si impegna a non presentare domande in altri Stati membri oltre a quello in cui è presentata la domanda; tutte le domande eventualmente presentate dall'operatore in due o più Stati membri sono irricevibili.
Tutte le domande provenienti da uno stesso operatore sono considerate come domanda unica.
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