Art. 1
In vigore dal 15 ott 1990
L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, indicato nel regolamento (CEE) n. 1096/90 della Commissione (8), è sostituito dall'importo di 44,381 ecu che viene fissato in via definitiva a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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