Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85. (2) GU n. L 114 del 5. 5. 1990, pag. 21.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2975:oj#art-2