Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1150/90 è modificato come segue:
In vigore dal 15 ott 1990
1) All', paragrafo 1, la frase in limine è sostituita dalla seguente:
« I volumi dei contingenti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 715/90 sono ripartiti nel corso dell'anno come segue ».
2) All'articolo 3:
- il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal seguente:
« b) la domanda di titolo può riguardare solo i contingenti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 715/90. Essa può riguardare più prodotti dei codici NC 0402 e 0406 originari di un solo Stato ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM). In tali casi si indicano tutti i codici NC nella casella 16 e la loro designazione nella casella 15;
c) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione dello Stato ACP o del PTOM di origine del prodotto considerato; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato; »
- il secondo comma è soppresso.
3) All'articolo 4, paragrafo 2, i termini « i paesi di provenienza » sono sostituiti dai termini « i paesi di origine ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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