Art. 1
In vigore dal 12 ott 1990
L'ammontare di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo al contributo B, che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole è fissato per la campagna di commercializzazione 1989/1990 a 6,06 ecu per tonnellata di barbabietole della qualità tipo.
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