Art. 2
In vigore dal 12 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.
(4) GU n. L 173 del 5. 7. 1988, pag. 10.
(5) GU n. L 268 del 15. 9. 1989, pag. 43.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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