Art. 7

Art. 7

In vigore dal 10 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile ai quantitativi di caseine e di caseinati fabbricati a decorrere dal 15 ottobre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6. (4) GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8. (5) GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28. (6) GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 85. (7) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 7. (1) GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 25. (1) GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 20. (2) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. ALLEGATO I Requisiti di composizione Le caseine ed i caseinati di cui sopra hanno un tenore di proteine del latte differenti dalla caseina non superiore al 5 % del tenore totale di proteine del latte. I. Caseina acida 1. Tenore massimo d'acqua 12,00 % 2. Tenore massimo di materia grassa 1,75 % 3. Acidità libera massima espressa in acido lattico 0,30 % II. Caseina presamica 1. Tenore massimo d'acqua 12,00 % 2. Tenore massimo di materia grassa 1,00 % 3. Tenore minimo di ceneri 7,50 % III. Caseinati 1. Tenore massimo d'acqua 6,00 % 2. Tenore minimo di proteine del latte 88,00 % 3. Tenore massimo di materia grassa e di ceneri 6,00 % ALLEGATO II Requisiti di composizione Le caseine ed i caseinati di cui sopra hanno un tenore di proteine del latte differenti dalla caseina non superiore al 5 % del tenore totale di proteine del latte. 1.2.3 // // Caseina acida // Caseina presamica // I. Caseine // // // 1. Tenore massimo d'acqua // 10,00 % // 8,00 % // 2. Tenore massimo di materia grassa // 1,50 % // 1,00 % // 3. Acidità libera massima espressa in acido lattico // 0,20 % // - // 4. Tenore minimo di ceneri // - // 7,50 % // 5. Carica batterica totale (massima in 1 g) // 30 000 // 30 000 // 6. Tenore in coliformi (in 0,1 g) // assenza // assenza // 7. Tenore in germi termofili (massimo in 1 g) // 5 000 // 5 000 // II. Caseinati // // // 1. Tenore massimo d'acqua // 6,00 % // // 2. Tenore minimo di proteine del latte // 88,00 % // // 3. Tenore massimo di materia grassa e di ceneri // 6,00 % // // 4. Carica batterica totale (massima in 1 g) // 30 000 // // 5. Tenore in coliformi (in 0,1 g) // assenza // // 6. Tenore in germi termofili (massimo in 1 g) // 5 000 // // // // ALLEGATO III Requisiti di composizione Caseinati in cui il tenore di proteine del latte differenti dalla caseina non supera il 17 % del tenore totale di proteine del latte I. Caseine 1. Tenore massimo d'acqua 8,00 % 2. Tenore massimo di materia grassa 1,50 % 3. Acidità libera massima espressa in acido lattico 0,20 % 4. Tenore massimo di lattosio 1,00 % 5. Tenore massimo di ceneri 10,00 % 6. Carica batterica totale (massima in 1 g) 30 000 7. Tenore in coliformi (in 0,1 g) nullo 8. Tenore in germi termofili (massimo in 1 g) 5 000 II. Caseinati 1. Tenore massimo d'acqua 6,00 % 2. Tenore totale minimo di sostanze proteiche del latte 85,00 % 3. Tenore massimo di materia grassa 1,50 % 4. Tenore massimo di lattosio 1,00 % 5. Tenore massimo di ceneri 6,50 % 6. Carica batterica totale (massima in 1 g) 30 000 7. Tenore in coliformi (in 0,1 g) nullo 8. Tenore in germi termofili (massimo in 1 g) 5 000 ALLEGATO IV CONTROLLO a) Metodo di analisi Per l'applicazione del presente regolamento sono obbligatori i seguenti metodi di riferimento che figurano nella prima direttiva 85/503/CEE della Commissione, del 25 ottobre 1985, relativa ai metodi di analisi delle caseine e dei caseinati alimentari: 1. determinazione dell'umidità (in acqua); 2. determinazione del tenore proteico (sostanze proteiche); 3. determinazione dell'acidità titolabile (acidità libera); 4. determinazione delle ceneri (P2O5 compreso). b) Definizioni 1. Tenore di materia grassa Per tenore di materia grassa si intende la percentuale in peso di sostanza totale ottenuta con il metodo Schmid-Bondzjinski-Ratzlaff o con il metodo Roese-Gottlieb. 2. Tenore di proteine del latte diverse dalla caseina Per tenore di proteine del latte diverse dalla caseina si intende il tenore determinato dal metodo di dosaggio dei gruppi - SH e - S - S - legati alle proteine; i valori di riferimento sono lo 0,25 % per la caseina e il 3 % per la proteina del siero, puro e allo stato naturale. 3. Tenore di lattosio Per tenore di lattosio si intende il tenore determinato per reazione di viraggio del colore in una soluzione di acido solforico dopo solubilizzazione del prodotto in ambiente di bicarbonato di sodio e separazione del siero per precipitazione delle proteine in ambiente acido. 4. Carica batterica totale Per carica batterica totale si intende quella determinata per conteggio delle colonie sviluppate sul terreno di coltura dopo incubazione per 72 ore ad una temperatura di 30 °C. 5. Tenore di coliformi Per assenza di coliformi in 0,1 g di prodotto si intende la reazione negativa ottenuta su terreno di coltura dopo incubazione per 24 ore ad una temperatura di 30 °C. 6. Tenore di termofili Per tenore di termofili si intende quello determinato per conteggio delle colonie sviluppate su terreno di coltura dopo incubazione per 48 ore ad una temperatura di 55 °C. c) Prelievo di campioni Il prelievo dei campioni si effettua in base alla procedura prevista dalla norma internazionale ISO 707; gli Stati membri possono tuttavia impiegare un altro metodo di campionamento purché esso sia conforme a principi della succitata norma.
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