Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 ott 1990
1. L'aiuto per 100 kg di latte scremato trasformato in caseina o in caseinati di cui al paragrafo 2 è fissato in 7,94 ECU. 2. Ai fini del calcolo dell'entità dell'aiuto, si considera che: a) un chilogrammo di caseina acida definita nell'allegato I è stato fabbricato con 32,17 kg di latte scremato; b) un chilogrammo: - di caseinato definito nell'allegato I o - di caseina presamica definita nell'allegato I o - di caseina acida definita nell'allegato II è stato fabbricato con 33,97 kg di latte scremato; c) un chilogrammo: - di caseina presamica definita nell'allegato II o - di caseinato definito nell'allegato II è stato fabbricato con 35,77 kg di latte scremato; d) un chilogrammo di caseina definita nell'allegato III è stato fabbricato con 24,97 kg di latte scremato; e) un chilogrammo di caseinato definito nell'allegato III è stato fabbricato con 28,57 kg di latte scremato. 3. L'importo dell'aiuto concesso è quello vigente il giorno della fabbricazione della caseina o dei caseinati. 4. La conversione dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale avviene in base al tasso rappresentativo vigente il giorno della fabbricazione della caseina o dei caseinati.
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