Art. 2
In vigore dal 10 ott 1990
1. L'aiuto per 100 kg di latte scremato trasformato in caseina o in caseinati di cui al paragrafo 2 è fissato in 7,94 ECU.
2. Ai fini del calcolo dell'entità dell'aiuto, si considera che:
a) un chilogrammo di caseina acida definita nell'allegato I è stato fabbricato con 32,17 kg di latte scremato;
b) un chilogrammo:
- di caseinato definito nell'allegato I o
- di caseina presamica definita nell'allegato I o
- di caseina acida definita nell'allegato II
è stato fabbricato con 33,97 kg di latte scremato;
c) un chilogrammo:
- di caseina presamica definita nell'allegato II o
- di caseinato definito nell'allegato II
è stato fabbricato con 35,77 kg di latte scremato;
d) un chilogrammo di caseina definita nell'allegato III è stato fabbricato con 24,97 kg di latte scremato;
e) un chilogrammo di caseinato definito nell'allegato III è stato fabbricato con 28,57 kg di latte scremato.
3. L'importo dell'aiuto concesso è quello vigente il giorno della fabbricazione della caseina o dei caseinati.
4. La conversione dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale avviene in base al tasso rappresentativo vigente il giorno della fabbricazione della caseina o dei caseinati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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