Art. 1 · 1. L'aiuto è concesso ai produttori di caseina e di caseinati soltanto se tali prodotti:

Art. 1

1. L'aiuto è concesso ai produttori di caseina e di caseinati soltanto se tali prodotti:

In vigore dal 10 ott 1990
- sono stati fabbricati utilizzando latte scremato o caseina grezza ricavata da latte prodotto nella Comunità; - rispondono ai requisiti di composizione di cui all'allegato I, II o III; - sono imballati conformemente al disposto dell'arti- colo 3. 2. L'aiuto è versato in base ad una domanda inoltrata per iscritto all'organismo competente, contenente le seguenti indicazioni: i) il nome e l'indirizzo del produttore, ii) il quantitativo prodotto di caseina o di caseinati per il quale si chiede l'aiuto, con riferimento alla qualità di questi prodotti, iii) il numero delle partite di fabbricazione alle quali tale quantitativo si riferisce. 3. Ai fini del presente regolamento la partita di fabbricazione deve essere composta da prodotti identici e fabbricati lo stesso giorno. Tuttavia, qualora la produzione totale di caseina e di caseinati dello stabilimento di cui trattasi non abbia superato 1 000 t nell'anno civile precedente, la partita di fabbricazione può essere composta da prodotti fabbricati durante la stessa settimana.
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