Art. 6

Art. 6

In vigore dal 9 ott 1990
La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o su propria iniziativa e previa consultazione del comitato di cui all', adotta le disposizioni necessarie per garantire l'applicazione uniforme della NACE (Rev. 1).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3037:oj#art-6