Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 ott 1990
Secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, sono determinate le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare: a) le disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti in questione e che definiscono il documento da utilizzare a tal fine; b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento di cui alla lettera a).
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