Art. 3
In vigore dal 9 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 1990.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. ROMITA
(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 24.
(1) GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 59.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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