Art. 8

Art. 8

In vigore dal 9 ott 1990
Nel caso di indebita erogazione o percezione dell'aiuto, gli Stati membri procedono al ricupero dei relativi importi, maggiorati di un interesse decorrente dalla data del versamento fino alla data del ricupero. Il tasso d'interesse applicato è quello previsto dal diritto nazionale per ricuperi analoghi.
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