Art. 6

Art. 6

In vigore dal 9 ott 1990
1. Gli Stati membri verificano, mediante indagini e controlli in loco, l'esattezza delle informazioni fornite a sostegno delle domande di aiuti, soprattutto per quanto riguarda le superfici dichiarate ed i prodotti ivi coltivati. Essi verificano altresì che l'aiuto non venga erogato a favore di superfici per le quali siano state presentate domande di aiuto in base ad altre regolamentazioni comunitarie relative alle strutture produttive. 2. Il controllo dello Stato membro verte, nell'ambito di ciascuna unità amministrativa competente, su una percentuale rappresentativa delle domande presentate, determinata tenendo conto dell'estensione media delle aziende, delle superfici coltivate in vigneti per uva da essiccare e della loro ripartizione geografica. Tutte le dichiarazioni relative a superfici di vigneti per uva da essiccare uguali o superiori a 5 ettari sono soggette a controllo. Le altre dichiarazioni o domande da controllare sono selezionate in modo casuale. In ogni caso, i controlli vertono su una percentuale che non può essere inferiore al 10 % delle domande. Tale percentuale è aumentata al 15 % quando si accerti un numero significativo di false dichiarazioni. 3. Quando una domanda è selezionata per un controllo, oggetto di questo sono tutte le superfici coltivate a vigneti per uva da essiccare alle quali si riferisce la domanda stessa. Il controllo implica la misurazione delle superfici dichiarate e la verifica che trattasi di coltivazione di varietà di uve ammissibili all'aiuto. Ai fini della verifica delle superfici coltivate, gli Stati membri tengono conto della particolare situazione topografica delle zone di produzione. La misurazione delle superfici è eseguita nel modo seguente: a) superficie compatta, misurazione sistematica; b) superfici frammentate in appezzamenti, misurazione secondo la seguente formula: - da 2 a 5 appezzamenti: obbligo di misurare l'appezzamento più esteso e un appezzamento di media dimensione; - da 6 a 10 appezzamenti: obbligo di misurare i due appezzamenti più estesi e un appezzamento di estensione media; - oltre 10 appezzamenti: obbligo di misurare i due appezzamenti più estesi e tre appezzamenti di media estensione. Di ogni controllo è redatto un verbale indicante, in particolare, le superfici e gli appezzamenti ispezionati e misurati, nonché gli strumenti di misura utilizzati e le osservazioni relative. Nel caso di cui alla lettera b), i risultati della misurazione sono riferiti all'insieme delle superfici oggetto della dichiarazione. Tuttavia il richiedente può chiedere che sia misurata la totalità di tali superfici. Le disposizioni del presente paragrafo possono non applicarsi per la campagna 1990/1991. 4. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione, entro il 15 dicembre, le disposizioni nazionali adottate per verificare la regolarità delle domande ed evitare segnatamente la concessione di più aiuti per le stesse colture nonché per l'esecuzione dei controlli.
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