Art. 2
L'aiuto è concesso per le superfici:
In vigore dal 9 ott 1990
a) che siano state integralmente sottoposte a semina e raccolta e sulle quali siano stati eseguiti tutti i normali lavori di coltura
e
b) che siano state dichiarate all'autorità designata dallo Stato membro. La domanda di aiuto presentata a norma dell', sostituisce la dichiarazione.
Storico versioni
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