Art. 4

Art. 4

In vigore dal 8 ott 1990
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. Il presente regolamento è applicabile soltanto a condizione che il governo delle Antille olandesi e la « Carteira de Comercio Exterior do Banco do Brasil S.A. » si siano impegnati a rispettare le disposizioni del presente regolamento e ad assicurare la necessaria collaborazione amministrativa fra loro e con la Comunità per garantire il corretto rilascio e controllo della documentazione pertinente. 3. In deroga all', il presente regolamento cessa di essere applicabile al più tardi alla data di scadenza della decisione 86/283/CEE o di eventuali disposizioni commerciali equivalenti che la sostituiscono. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 1990. Per il Consiglio Il Presidente E. RUBBI (1) GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 108. ALLEGATO DICHIARAZIONE DI CUI ALL', PARAGRAFO 4 Io sottoscritto, esportatore del tabacco di cui alla presente fattura (1), dichiaro che il tabacco è stato sottoposto a lavorazione in Brasile in conformità con l', paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2913/90 dell'8 ottobre 1990. Mi impegno a presentare alle autorità competenti le prove giustificative della presente dichiarazione che esse riterranno necessarie. 1.2 // (2) // (3) // // (4) VISTO DELLA « CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BANCO DO BRASIL S.A. » Dichiarazione convalidata 1.2.3 // (2) // // (5) // (4) // // (1) Se è utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, indicare il nome del documento invece del termine « fattura ». (2) Luogo e data. (3) Nome e funzione nell'impresa. (4) Firma. (5) Timbro.
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