Art. 1
In vigore dal 27 set 1990
Fino al 31 dicembre 1990 i dati concernenti la produzione di carne ovina nonché i prezzi rilevati sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non sono presi in considerazione per determinare i prezzi delle carcasse di ovini sui mercati rappresentativi della Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 1481/86 della Commissione (2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:2770:oj#art-1