Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 set 1990
Fino al 31 dicembre 1990 i dati concernenti la produzione di carne ovina nonché i prezzi rilevati sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non sono presi in considerazione per determinare i prezzi delle carcasse di ovini sui mercati rappresentativi della Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 1481/86 della Commissione (2).
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