Art. 6
In vigore dal 27 set 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore, dopo l'adozione da parte del Consiglio, del regolamento relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Il presente regolamento si applica tuttavia, al più tardi, fino al 31 dicembre 1990.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(3) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 28.
(1) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:2769:oj#art-6