Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 set 1990
I dati alla produzione e, conformemente all' del presente regolamento, alle constatazioni dei prezzi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non vengono presi in considerazione ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68.
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