Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 set 1990
Sino al 31 dicembre 1990, i prezzi rilevati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non vengono presi in considerazione ai fini: 1) della determinazione dei prezzi dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità, a norma del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione (3); 2) della constatazione comunitaria dei prezzi di mercato in base alla tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti, a norma del regolamento (CEE) n. 3310/86 della Commissione (4).
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