Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 set 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Tuttavia, il presente regolamento si applica non oltre il 31 dicembre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20. (3) GU n. L 164 del 15. 6. 1989, pag. 14. (4) GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12. (5) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31. (6) GU n. L 111 del 22. 4. 1989, pag. 24. (7) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (8) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (1) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
Storico versioni

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