Art. 1
In vigore dal 27 set 1990
1. L'ente d'intervento tedesco è autorizzato a proseguire gli acquisti e le vendite a prezzo ridotto di latte scremato in polvere di fabbricazione « Spray » o « Roller », prodotto nel territorio e di latte originario dell'ex Repubblica democratica tedesca, nonché il relativo finanziamento nazionale alle medesime condizioni vigenti prima dell'unificazione.
Le scorte così costituite sino alla data in cui saranno adottate le proposte della Commissione presentate al Consiglio con la Comunicazione del 21 agosto 1990, entro e non oltre il 31 dicembre 1990, sono prese a carico della Comunità il valore risultante dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (7), escluse le spese di finanziamento e di magazzinaggio.
2. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n. 1547/87 e (CEE) n. 570/88, il burro fabbricato nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e classificato « Export Qualitaet » è assimilato al burro di cui all', paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio (8).
3. La Germania è autorizzata a mantenere, attingendo a fondi nazionali, una restituzione complementare in aggiunta all'importo fissato dalla normativa comunitaria, in caso di esportazione di prodotti oggetto di accordi conclusi dell'ex Repubblica democratica tedesca con paesi terzi prima del 3 ottobre 1990. Non sono presi in considerazione gli accordi privi di precise clausole in materia di prezzi e quantità.
4. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione (1), gli operatori insediati da almeno 12 mesi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non sono tenuti ad avere esercitato la loro attività da almeno 12 mesi.
Storico versioni
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