Art. 2
In vigore dal 27 set 1990
Lo zucchero prodotto a titolo della campagna di commercializzazione 1990/1991 dalle imprese di cui all', paragrafo 1, ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità, è soggetto al regime di compensazione delle spese di magazzinaggio e al regime delle scorte minime previsti rispettivamente agli articoli 8 e 12 del regolamento (CEE) n. 1785/81.
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