Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 set 1990
1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, la produzione di zucchero delle imprese saccarifere insediate in Germania nella regione che corrisponde al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, che rientra nella campagna di commercializzazione 1990/1991, è disciplinata dalle disposizioni pertinenti degli articoli da 24 a 32 del regolamento (CEE) n. 1785/81. Fino alla decisione del Consiglio sulle proposte della Commissione del 21 agosto 1990, la produzione delle imprese di cui al primo comma deve essere effettuata nel quadro delle quote indicate al paragrafo 2. 2. La Germania è autorizzata ad attribuire provvisoriamente una quota A e una quota B alle imprese di cui al paragrafo 1 che hanno prodotto anteriormente al 1o luglio 1990, nei limiti dei seguenti quantitativi di base: a) quantitativo di base A: 665 290 t di zucchero bianco, b) quantitativo di base B: 204 710 t di zucchero bianco. 3. La quota A di ogni impresa saccarifera di cui al paragrafo 1 è fissata applicando alla produzione annua media di zucchero dell'impresa saccarifera considerata, nel corso delle campagne di commercializzazione dal 1984-1985 al 1988-1989 e a nor dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, in appresso denominata produzione di riferimento, un coefficiente che esprime il rapporto fra il quantitativo di base A di cui al paragrafo 2, da un lato, e la somma delle produzioni di riferimento delle imprese insediate nella regione definita al paragrafo 1, dall'altro. Tuttavia, se l'impresa saccarifera riconosciuta dalle autorità competenti della Germania non esisteva in quanto tale anteriormente al 1o luglio 1990, la produzione di riferimento di cui al primo comma è fissata tenendo conto della produzione del periodo contemplato al comma predetto di ogni stabilimento che costituisce, a decorrere dal 1o luglio 1990, l'impresa saccarifera in parola. 4. Fino alla decisione del Consiglio sulle proposte della Commissione del 21 agosto 1990, la quota B di ogni impresa saccarifera di cui al paragrafo 1 è pari al 30,77 % della sua quota A fissata conformemente al paragrafo 3. 5. Per le imprese di cui al paragrafo 1, le disposizioni dell'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 1785/81 si applicano esclusivamente ai trasferimenti tra le imprese saccarifere di cui al precedente paragrafo 1.
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