Art. 1
In vigore dal 27 set 1990
1. Fino alla data in cui verranno adottate le proposte della Commissione presentate al Consiglio tramite la comunicazione del 21 agosto 1990 e non oltre il 31 dicembre 1990, l'ente d'intervento tedesco è autorizzato a proseguire gli acquisti di cereali raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che ivi presenti al momento dell'offerta.
La Comunità prende a suo carico le scorte così costituite al valore risultante dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (4), escluse le spese di finanziamento e di ammasso.
2. All'atto della presa in consegna dei cereali da parte dell'ente d'intervento tedesco nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non si esige il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, paragrafo 6, e 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77.
3. La Germania è autorizzata a mantenere, attingendo a fondi nazionali, una restituzione complementare in aggiunta all'importo stabilito dalla normativa comunitaria in caso di esportazione di prodotti per i quali l'ex Repubblica democratica tedesca abbia concluso accordi con paesi terzi prima del 3 ottobre 1990. Non sono presi in considerazione gli accordi privi di clausole precise in materia di prezzi e quantità.
Storico versioni
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