Art. 8
In vigore dal 27 set 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore, dopo l'adozione da parte del Consiglio, del regolamento relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Il presente regolamento si applica tuttavia, al più tardi, fino al 31 dicembre 1990.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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