Art. 4

Art. 4

In vigore dal 27 set 1990
1. Sono soggetti al censimento e all'inventario di cui all' i prodotti che si trovano in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che sono: - interamente ottenuti in tale territorio, - ottenuti totalmente o parzialmente da prodotti provenienti da paesi diversi dal suddetto territorio, oppure - importati nelle Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione, per i quali sono state espletate le formalità di immissione in libera pratica e sono stati riscossi i relativi dazi doganali e tasse di effetto equivalente, senza esonero né totale, né parziale. 2. Si considerano come « scorta privata » qualsiasi quantitativo dei prodotti di cui al paragrafo 1, nonché gli animali vivi delle specie bovina, suina e ovina, che possono essere oggetto di misure d'intervento eventualmente dopo la macellazione, o per i quali possono essere concesse restituzioni all'esportazione, che si trovino - nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, - ovvero in uno Stato membro, sotto regime sospensivo dei dazi all'importazione, e provengano dal territorio summenzionato.
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