Art. 3
Non sono soggetti al censimento e all'inventario di cui all'articolo 2 i prodotti:
In vigore dal 27 set 1990
- non immagazzinabili,
oppure
- per i quali non vi sono rischi di manovre speculative,
oppure
- per i quali non sono previste restituzioni all'esportazione né vengono effettuati interventi ai sensi dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1).
Storico versioni
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