Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 set 1990
1. La Germania procede al censimento e compila un inventario quantitativo e qualitativo dei prodottti agricoli detenuti dall'organismo d'intervento della Repubblica democratica tedesca il giorno dell'unificazione. Tuttavia, nel caso dei cereali, l'inventario è riferito alla situazione esistente il 31 ottobre, e nel caso del latte scremato in polvere alla situazione esistente il 31 dicembre 1990. 2. Detto inventario è realizzato secondo i criteri stabiliti per gli acquisti all'intervento dalla normativa concernente le organizzazioni comuni di mercato dei prodotti in questione.
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