Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 set 1990
Dal 2 ottobre al 31 dicembre 1990, la riscossione dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Iugoslavia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2836:oj#art-1