Art. 5

Art. 5

In vigore dal 26 set 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25. (3) GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17. (4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40. (5) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 23. (CEE) n. 3013/89 // 16,604 // // (1) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18. (2) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28. (3) GU n. L 124 del 15. 5. 1990, pag.
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