Art. 4

Art. 4

In vigore dal 26 set 1990
1. La somma dovuta ex , paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2204/90 è pari a 255 ecu per 100 kg di caseine e/o caseinati, tenuto conto del prezzo di mercato delle caseine e dei caseinati rilevato nel secondo trimestre 1990. 2. Le somme così riscosse sono versate agli enti o agli uffici pagatori, che le detraggono dalle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.
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