Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 set 1990
1. Le percentuali massime di incorporazione di cui all', secondo comma del regolamento (CEE) n. 2204/90 figurano nell'allegato del presente regolamento. Esse si applicano al peso della produzione dei tipi di formaggi di cui all'allegato realizzata dall'impresa o dallo stabilimento di produzione di cui trattasi, durante un periodo di sei mesi. 2. L'elenco dei prodotti di cui all'allegato, nonché le relative percentuali massime, vengono modificati sulla base di domande motivate, comprovanti l'esigenza tecnica di un'aggiunta di caseina o caseinati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2742:oj#art-2