Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 set 1990
1. Le autorizzazioni di cui all' del regolamento (CEE) n. 2204/90 sono rilasciate per dodici mesi, su domanda degli interessati, a condizione che questi s'impegnino previamente per iscritto ad osservare e ad accettare le disposizioni dell', paragrafo 1, lettere a) e b), da una parte, e lettera c), dall'altra, di tale regolamento. 2. Le autorizzazioni sono rilasciate con un numero d'ordine per ciascuna impresa o, se del caso, per ciascuno stabilimento di fabbricazione. 3. L'autorizzazione può riferirsi ad uno o più tipi di formaggi, conformemente alla domanda dell'interessato.
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