Art. 1 · Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1201/88 è sostituito dal testo seguente:

Art. 1

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1201/88 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 24 set 1990
« Articolo 4 La Commissione sospende per i prodotti di cui all'allegato II, originari della Iugoslavia, il rilascio dei titoli previsti all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 426/86, non appena le importazioni superano il volume di 19 000 t per anno civile. La Commissione può autorizzare, secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86, il rilascio dei titoli d'importazione per un quantitativo supplementare, tenendo conto della situazione del mercato comunitario e delle importazioni effettivamente realizzate. Il dazio preferenziale non si applica per le importazioni di tali quantità aggiuntive. »
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