Art. 1
In vigore dal 24 set 1990
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese, del codice NC 2849 90 30.
2. L'importo del dazio è pari al 33 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria del prodotto non sdoganato (codice addizionale Taric 8477).
Il prezzo franco frontiera comunitaria è netto se nelle condizioni effettive di pagamento è stabilito che questo venga effettuato entro trenta giorni dalla data di arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità. Esso è aumentato dell'1 % per ciascun mese successivo di dilazione del pagamento.
3. Il dazio di cui al paragrafo 2 non si applica al carburo di tungsteno e al carburo di tungsteno fuso esportati nella Comunità da
- China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC), (codice addizionale Taric 8478)
e
- China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals), (codice addizionale Taric 8478).
4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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