Art. 5

Art. 5

In vigore dal 19 set 1990
Entro il termine di tre settimane a decorrere dall'importazione degli animali soggetti al presente regolamento, l'importatore informa le autorità competenti che hanno rilasciato i titoli di importazione in merito al numero e all'origine dei capi importati. A decorrere dal novembre 1990, queste autorità trasmettono alla Commissione, all'inizio di ogni mese, le suddette informazioni.
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