Art. 4

Art. 4

In vigore dal 19 set 1990
Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2377/80, tutte le domande provenienti da uno stesso interessato che si riferiscono ad una stessa categoria di peso ed alla stessa aliquota di riduzione del prelievo sono considerate un'unica domanda.
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