Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 set 1990
Per quanto riguarda i quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (1), per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo di importazione viene percepito l'intero prelievo.
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